Statuto 8 Ottobre 1882
STATUTO ORGANICO
DELLA
MILIZIA TRADIZIONALE DI CALASCA
Articolo 1.
E’ instituita in Calasca una Società collo scopo di solennizzare le secolari e religiose feste d’Agosto coll’armamento della tradizionale milizia locale
Art. 2.
La società è composta di un numero illimitato e quanto più si può maggiore di soci abitanti e domiciliati in Calasca, paganti una o più azioni annuali di lire cinque ciascuna. I nomi dei Soci risultavano da due appositi libri, uno dei quali sarà tenuto da ciascun Consigliere per annotarvi i Soci della propria Frazione, l’altro sarà generale e tenuto dalla Direzione in cui vi saranno annotati tutti i soci del Comune.
Art. 3.
Coloro che intenderanno di far parte di detta Società dovranno non più tardi del primo di Maggio d’ogni anno avvertire la Direzione della loro adesione o rinunzia e pagare al Cassiere la loro quota.
Art. 4.
La Società è amministrata da una Direzione composta da un Direttore, di un Vice Direttore, di un Carsiere e di cinque Consiglieri, dei quali uno per Barzona, un secondo per Calanca Dentro con Pianezzo, un terzo per Antrogna con Loreto e Duiamen, un quarto per Boretta con Morandone, un quinto per Vigino con Molini. La Direzione nominerà un Segretario.
Art. 5.
Questa Direzione è eletta dai Soci riuniti in adunanza alla quale siano intervenuti almeno venti Azionisti e a semplice maggioranza relativa di voti, prevalendo a parità di voti il più anziano: gli eletti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Art. 6.
La Direzione è incaricata del mantenimento della Società e dell’ammissione di nuovi Soci, i quali siano a suo giudizio uomini dabbene, morali ed amanti della quiete.
Art. 7.
La Direzione avrà cura di non iscrivere nel libro dei Soci, che dovranno concorrere, a mente dell’art. 10, alla estrazione a sorte dei gradi della Milizia, se non quelli che avranno pagata la loro quota.
Art. 8.
Nella prima Domenica di Giugno di ogni anno la Direzione radunerà la Società, presenterà ad essa l’elenco dei soci che hanno pagato la loro quota e presenterà pure il progetto delle feste del prossimo mese d’Agosto colle spese occorrenti, e di tutto ciò che a suo credere sarà necessario.
Art. 9.
La Direzione per mezzo di estrazione a sorte procederà alla nomina degli Ufficiali, i quali dovranno per quell’anno soltanto comandare la milizia territoriale ed avranno tutta la responsabilità per ordine della medesima.
Art. 10.
Gli Ufficiali sono dodici: 1° Colonnello, 2° Maggiore comandante, 3° Capitano di prima compagnia, 4° Capitano di seconda Compagnia, 5° Capitano Alfiere, 6° Luogotenente del Colonnello, 7° Luogotenente del Maggiore, 8° Luogotenente del Capitano di I° Compagnia, 9° Luogotenente del Capitano di seconda Compagnia, 10° Luogotenente dell’Alfiere, 11° Sergente di prima Compagnia, 12° Sergente di seconda Compagnia.
Art. 11.
Il numero degli Ufficiali sarà ripartito in proporzione degli Azionisti di ciascuna Frazione. Le estrazioni a farsi sono tre:
- Colla prima si estrarrà il nome della Frazione.
- Colla seconda si estrarrà la qualità del grado spettante alla Frazione
- Colla terza la persona alla quale deve spettare il grado
La prima Frazione estratta ha il diritto di estrarre per la prima la qualità dei gradi che le spetteranno, e così per ordine fino alla quinta. La prima estrazione verrà eseguita dal Direttore e in sua assenza dal Vice Direttore, la seconda e la terza da ciascun Consigliere per la Frazione cui rappresentano.
Art. 12.
Quando avvenisse il caso che il Socio al quale fosse toccato in sorte qualche grado non potesse o non volesse assumere l’ufficio potrà chiamare a surrogarlo un Socio legalmente iscritto.
Art. 13.
La Direzione avvertirà col mezzo di lettera i Soci assenti dalla patria e per mezzo del proprio Consigliere quelli non presenti all’estrazione, ma che fossero in patria, del grado toccato in sorte per la loro accettazione o surrogazione secondo le circostanze. Costoro entro un mese dal giorno dell’estrazione faranno conoscere alla Direzione la risoluzione presa.
Art. 14.
Tutte le spese che riflettono il grado individuale nella milizia sono a totale carico di ciascuno degli Ufficiali stessi; quali sarebbero le cavalcature e spese annesse, la divisa, gli abbeveraggi, i razzi ecc.
Art. 15.
Tutte le spese relative alla festa e alla Compagnia militare saranno a carico della Società; cioè quelle per la mercede, che verrà stabilita mediante apposita tariffa, alla Direzione, in indennizzo delle giornate perdute nel preparare il necessario a tali feste; quelle pei suonatori di pifferi e tamburi , pelo cannoniere, per la pulitura dei fucili comunali, per la polvere e capsule, per le colezioni, in comune in ambedue le feste, per le merende del giorno di San Valentino, della Vigilia e festa dell’Assunta e tutte le altre spese che riflettono a detta milizia.
Art. 16.
La Direzione è incaricata di fare in quel modo che crederà più opportuno ed economico tutte le spese che potranno occorrere, seguendo in ciò il sistema fin qui usato dai nostri predecessori, per le quali spese la Direzione consulterà il libro della antica milizia. Spetta pure alla Direzione il preparare le cartucce e le capsule formandone i pacchi che devono servire per i fuochi d’onore.
Art. 17.
La Direzione avrà cura di nominare i suonatori di pifferi e tamburi, il cannoniere pei mortaretti e i due vivandieri, dando ai nominati, tutte le opportune istruzioni. Gli zappatori e loro capo e capo tamburo verranno scelti preferibilmente fra i Soci dai due Ufficiali superiori.
Art. 18.
La Direzione sotto la propria responsabilità è incaricata per la preparazione dei fucili e per la loro distribuzione. Gli Ufficiali delle Frazioni, a loro volta, sono responsabili dei fucili per la loro riconsegna in eguale numero e stato.
Art. 19.
La Direzione d’accordo coi due Ufficiali superiori stabilirà l’orario delle feste, il numero e la dedica dei fuochi di parata, attenendosi possibilmente agli antichi costumi.
Art. 20.
Ai membri della Direzione, ai suonatori di pifferi e tamburi, ai vivandieri e al cannoniere verrà dato sulla cassa comune una mercede proporzionata alle loro fatiche, come all’art. 15. Spetta al cannoniere a provvedere a sue spese pel trasporto dei mortaretti da un luogo all’altro .
Art. 21.
Terminate le feste e possibilmente nel giorno di S. Rocco, 16 Agosto, secondo l’antico costume, la Direzione adunerà gli Ufficiali dell’annata al rendiconto, presenterà il contributo dei Soci nella parte attiva, la nota delle spese occorse colle relative ricevute nella parte passiva. Reso che sarà il conto, e quando vi fosse il bisogno, la Direzione radunerà tutti i Soci per i provvedimenti a prendersi nell’interesse della Milizia; come sarebbero l’approvazione delle tariffe, la nomina della Direzione e quanto altro potesse occorrere.
Art. 22.
Nello stesso giorno di S. Rocco e giorni successivi si incomincerà il rinnovamento della sottoscrizione per le azioni dell’anno seguente.
Art. 23.
La Direzione attuale è nominata provvisoriamente e dura in carica sino alla resa dei conti dell’anno 1883.
Il presente statuto composto da ventitre articoli venne letto alla presenza di gran numero di Soci, discusso articolo per articolo ed approvato in ogni sua parte dall’assemblea e sottoscritto dalla Direzione.
Calasca otto Ottobre mille ottocento ottantadue.
Il Direttore - GHISOLI Romeo
Il Vice Direttore / Cassiere SANDRETTI Giovanni
Barzona - GOZZI Domenico
Calasca Dentro - BOITI Giuseppe
I Consiglieri per Antrogna - MARTA Antonio
Boretta - MARTA Giovanni
Vigino - GHISOLI Giacomo
Il Segretario - RIGOLI Bartolomeo
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